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    13/05/2020  


Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, inversione della provocatio ad opponendum e ripartizione dell’onere della prova  


   
    Con recentissima sentenza del 6/5/2020, pubblicata il 7/5/2020, il Tribunale di Lecce si è occupato dell’inversione della provocatio ad opponendum e della ripartizione dell’onere della prova nell’ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, promosso da una Società e dal suo fidejussore, entrambi debitori della Banca nostra patrocinata.

Nel premettere che la parte opposta, “quale attore in senso sostanziale, ha provato il proprio credito, documentandone la fonte nonché l’esposizione debitoria.”, il Tribunale ha di contro rilevato che la parte opponente “si è limitata a contestare, in maniera del tutto generica e pretestuosa, l’erronea determinazione dei tassi di interesse applicati, il metodo di capitalizzazione degli interessi, l’applicazione dei giorni di valuta, senza evidenziare quando si sarebbero superati i tassi soglia in ragione degli interessi in concreto applicati. Inoltre, quanto alla capitalizzazione dei tassi di interesse nel contratto di conto corrente, appare evidente che è prevista la medesima periodicità sia per quelli attivi, che per quelli passivi, nel rispetto del principio di cui all’art. 1283 c.c. (art. 6 previsioni contrattuali). Va sottolineato, infatti, che l’opponente non può limitarsi a contestare in maniera generica le previsioni contrattuali, dal momento che se vengono esposte deduzioni del tutto vaghe, le stesse si risolvono in mere affermazioni di principio del tutto avulse dall’esame concreto dello svolgimento del rapporto bancario. Infatti, il richiamo della normativa applicabile, senza riferimento specifico alla fattispecie oggetto di giudizio, finisce per rendere l’azione proposta come meramente esplorativa, limitata ad un elenco generale ed astratto di invalidità la cui fondatezza è rimessa alla scontata adesione del giudicante ad orientamenti giurisprudenziali che tuttavia non esonerano la parte dall’onere di allegare e provare in concreto i fatti costituitivi della pretesa (cfr. Trib. Roma, n. 4233/2013). Pertanto l’opponente che deduca il superamento del tasso soglia, non può limitarsi a generiche allegazioni senza fornire alcun elemento probatorio a sostegno della propria domanda, né può colmare tali lacune probatorie articolando istanza di CTU al fine di verificare il superamento del tasso soglia (cfr. Trib. Milano 1/10/2015). Orbene, alla luce dei principi suesposti, il difetto di analitica e seria allegazione e documentazione da parte degli opponenti consente di ritenere processualmente non provati i fatti a fondamento dell’opposizione, con necessario rigetto della stessa,” anche a fronte della corretta prova del credito ad opera della Banca.

Dal rigetto dell’opposizione è derivata la condanna al pagamento delle spese di lite a carico delle parti opponenti.
 


   


Tribunale di Lecce - Sez. II Civile, sent. n. 1111/2020, 07/05/2020  


   


   


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