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    22/02/2021  


Requisiti per l’esercizio dell’azione revocatoria (art. 2901 c.c.)  


   
    Con recentissima sentenza del 3/11/2020, pubblicata il 5/11/2020, il Tribunale di Lecce si è pronunciato sulla fondatezza della domanda di revocatoria ex art. 2901 c.c. avanzata da un Cliente patrocinato dal nostro Studio, quale creditore della controparte in virtù di sentenza penale con la quale l’imputato era stato condannato, tra l’altro, al risarcimento dei danni subìti dal Cliente, costituitosi parte civile.
Con l’atto introduttivo di chiedeva di dichiarare l’inefficacia nei confronti dell’attore dell’atto di donazione con cui parte convenuta aveva disposto in favore della moglie dell’usufrutto e della figlia minore della nuda proprietà di beni immobili di sua proprietà, atto con cui il convenuto si era quindi spogliato di tutti i propri beni immobili, compromettendo definitivamente le ragioni creditorie dell’attore e rendendo impossibile la soddisfazione del credito, in quanto il debitore non disponeva di altri beni.
Partendo dalla premessa che l’azione revocatoria, secondo costante giurisprudenza, “riveste funzione cautelare e conservativa del diritto di credito, di per sé strumentale alla fase, successiva ed eventuale, dell'esecuzione forzata.”, il Tribunale adito ha ripercorso i requisiti per l’esercizio dell’azione revocatoria, giusta l’art. 2901 c.c., così elencati: “1) la sussistenza di un diritto di credito verso il debitore; 2) un pregiudizio arrecato alla garanzia patrimoniale del credito a seguito di un atto dispositivo del debitore (c.d. eventus damni); 3) un particolare atteggiamento soggettivo del debitore consistente nella consapevolezza che, con l’atto di disposizione, venga a diminuire la consistenza delle garanzie spettanti al creditore (c.d. scientia damni) (v., per tutte, Cass., 23.2.2004, n.3546).”. Il Giudice leccese coglie quindi l’occasione per ribadire i seguenti chiari concetti: “Quanto al primo elemento, è sufficiente l'esistenza di una ragione di credito, ancorché non accertata giudizialmente (cfr. Cass. 5246/06) e, per quanto concerne l'onere probatorio del creditore, lo stesso si restringe alla dimostrazione della variazione patrimoniale, senza che sia necessario provare l'entità e la natura del patrimonio del debitore dopo l'atto di disposizione, non potendo il creditore valutarne compiutamente le caratteristiche. Per contro, il debitore deve provare che, nonostante l'atto di disposizione, il suo patrimonio ha conservato valore e caratteristiche tali da garantire il soddisfacimento delle ragioni del creditore senza difficoltà (Cass. 15265/06).” (…); Il secondo presupposto per l'esperimento dell'azione revocatoria è l'eventus damni, che, a differenza del primo presupposto, deve sussistere solo al momento di compimento dell'atto, e consiste nel pregiudizio arrecato dall'atto di disposizione alla garanzia patrimoniale che assiste il credito e ricorre non solo quando l'atto determini un danno effettivo, ma anche quando comporti un semplice pericolo di danno, quale una maggiore difficoltà, incertezza o dispendiosità nell'esazione coattiva del credito, non rilevando la valutazione circa la eventuale solvibilità del debitore (Cass. 2.4.2004 n. 6511; Cass. 15.6.1995 n. 6777; Cass. 22.3.1990 n. 2400). Va rilevato, sul punto, che il danno o il pericolo di danno possono concernere sia l'entità della responsabilità patrimoniale, che può essere pregiudicata da diminuzioni o pericoli di diminuzione di beni, sia la qualità dei beni su cui cade, che può essere pregiudicata dalla sostituzione di beni facilmente aggredibili esecutivamente e non distraibili dal debitore, con beni distraibili (ad es. il denaro), oppure non facilmente aggredibili dai creditori. La giurisprudenza, peraltro, ritiene assoggettabili all'azione revocatoria non solamente gli atti dispositivi in grado di determinare sul momento una diminuzione del patrimonio del debitore, ma anche quelli che possono eventualmente comprometterne in futuro la consistenza.” (…); Il terzo requisito per l'esperimento dell'azione revocatoria, anch'esso attinente ai presupposti sostanziali dell'inefficacia, è costituito dalla scientia damni o consilium fraudis, ossia dall'atteggiamento soggettivo del debitore che, per gli atti a titolo gratuito, è rappresentato dalla mera conoscenza, nei debitori, del pregiudizio che l’atto arrecava alle ragioni del creditore. Sul punto, non è il caso di dilungarsi, trattandosi di atto posteriore al sorgere dei crediti, in relazione ai quali, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, è sufficiente la consapevolezza, da parte del debitore (e non anche del terzo beneficiario) del pregiudizio che, mediante l’atto di disposizione, si sia in concreto arrecato alle ragioni del creditore, consapevolezza la cui prova può essere fornita anche mediante presunzioni (Cass. 22.08.2007 n. 17867,Cass. 3.03.2009 n. 5072).”.
Risultati pertanto comprovati i tre elementi richiesti dall’art. 2901 c.c., il Tribunale, in accoglimento della domanda dell’attore, ha dichiarato inefficace nei confronti di parte attrice, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2901 c.c., l’atto pubblico di donazione con riguardo a tutti i beni immobili oggetto dell’atto, ha autorizzato la trascrizione della sentenza nei registri immobiliari esonerando espressamente il Conservatore ed ogni altro competente Ufficio da qualsivoglia responsabilità in merito, ed ha condannato i convenuti in solido al pagamento, in favore di parte attrice, delle spese e competenze del giudizio.
 


Tribunale di Lecce, sent. n. 2476/2020, 05/11/2020  


   


   


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