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    07/11/2024  
Concorso di colpa dell’intermediario nella trasmissione dell’assegno bancario  
   
   

Con recentissima sentenza pubblicata il 5/11/2024, la Corte d’Appello di Milano si è pronunciata in merito al frequente caso del trafugamento di assegno bancario spedito da una Società di assicurazione e fraudolentemente incassato da terzi malintenzionati. Avverso la decisione di primo grado del Tribunale di Milano che non aveva configurato il concorso di colpa della Società di assicurazione ex art. 1227 c.c. nella trasmissione dell’assegno bancario, la Banca appellante Cliente di questo Studio formulava una serie di conclusioni tra le quali vi era la richiesta di accertare e dichiarare che l’appellata Società di assicurazione, con il proprio comportamento negligente ed imprudente, aveva quantomeno concorso ai sensi del citato articolo alla determinazione del danno dalla stessa richiesto in primo grado, e conseguentemente, in considerazione della gravità della colpa e dell’entità delle conseguenze che ne erano derivate, chiedeva ridursi la quantificazione del danno nella misura non inferiore al 50%, o comunque nella misura ritenuta di giustizia.

“Premesse le considerazioni in tema di diligenza qualificata richiesta al bonus argentarius, la Corte d’Appello meneghina, accogliendo le difese assunte da questo Studio, ha parzialmente accolto l’appello ed ha riformato parzialmente la sentenza di primo grado, così motivando: “Ma anche nel caso in cui l’assegno fosse stato inviato tramite raccomandata, sussisterebbe comunque la responsabilità di omissis Assicurazioni s.p.a., in quanto non sono state adottate da parte dell’assicurazione le cautele che tale modalità di spedizione ha lo scopo di garantire: la posta raccomandata consente di seguire in tempo reale lo stato di lavorazione del plico e il percorso dallo stesso compiuto, permettendo così al mittente, in caso di ritardo prolungato nella consegna, di attivarsi tempestivamente per evitarne il pagamento o, quanto meno, per segnalare l’anomalia alla banca trattaria. In altre parole, utilizzando la spedizione tramite raccomandata, l’assicurazione avrebbe avuto la possibilità di tracciare il plico inviato e, riscontrato che l’assegno non era pervenuto al reale destinatario, avrebbe avuto la possibilità di intervenire, eventualmente dandone comunicazione alla banca che, a sua volta, avrebbe potuto negare il pagamento dell’assegno. Tale attività non risulta essere stata svolta da parte appellata e da ciò consegue un concorrente profilo di colpa anche in capo alla compagnia di assicurazione. 9. Concludendo, entrambe le condotte delineate, sia quella dell’appellante, sia quella dell’appellata, appaiono significativamente gravi, connotate da un pari grado di negligenza e imprudenza, tali da concorrere in egual misura nella causazione dell’evento lesivo. 10. Pertanto, la Corte ritiene di attribuire a ciascuna delle parti il 50% della responsabilità del fatto lesivo per cui è causa”. Al parziale accoglimento dell’appello, è seguita la dichiarazione di compensazione fra le parti delle spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio nella misura del 50%.

 
Corte d’Appello di Milano, sent. n. 2924/2024, 05/11/2024  
   
   
Studio Legale Faraone  
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