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    04/11/2019  
Mancato addebito rate su conto corrente e onere di adempimento contratto di credito personale  
   
   

La vicenda in oggetto trae origine dal mancato pagamento della rate mensili di un contratto di credito personale a causa dell’erronea indicazione delle coordinate del conto corrente bancario del cliente sul quale la Banca avrebbe dovuto operare l’addebito diretto delle predette rate.

La Banca nostra Assistita, perdurando la mora debendi nonostante i numerosi solleciti di pagamento, otteneva decreto ingiuntivo che veniva opposto dal debitore il quale addebitava l’inadempimento alla Banca stessa che non lo avrebbe messo in condizioni di pagare sebbene, a suo dire, si fosse attivato per il pagamento.
Contestava il debitore, altresì, all’Istituto di credito di non aver accettato la proposta transattiva avanzata di rimodulazione del finanziamento, così violando il principio di buona fede oggettiva.
In ultimo sosteneva di non aver ricevuto la raccomandata di decadenza dal beneficio del termine.

Il Giudice – accogliendo la nostra tesi difensiva – ha rigettato l’opposizione con condanna alle spese adducendo che il mancato pagamento delle rate del finanziamento è imputabile esclusivamente all’opponente, mentre alcuna responsabilità sussiste in capo alla Banca. Il debitore, infatti, avvedutosi del mancato addebito sul conto corrente delle rate, avrebbe dovuto provvedere in altro modo all’adempimento della propria obbligazione. “Del resto” – spiega il Giudice – “lo stesso opponente aveva inoltrato alla banca una richiesta di rielaborare il piano di ammortamento in un periodo più lungo, per cui egli aveva ben contezza del mancato pagamento delle rate.”.
Né può dirsi che la Banca abbia tenuto un comportamento contrario alla “buona fede” – rileva ancora il Giudice – per la mancata accettazione della proposta transattiva avanzata dal debitore, infatti: “non si può ritenere che la banca abbia un obbligo giuridico sanzionabile, di accettare una transazione con condizioni peggiorative rispetto al contratto originario, in quanto quest’ultimo ha forza di legge tra le parti (art. 1372 c.c.) e non può essere modificato se non per mutuo consenso.”.
In ultimo, il G.U. ha rigettato l’eccezione di controparte di mancato invio della raccomandata di decadenza dal beneficio del termine poiché “l’opponente ha avuto vari solleciti da parte dell’opposta,” di cui l’ultimo inviato dal procuratore della Banca, regolarmente ricevuto, “da cui era chiaramente desumibile l’intenzione della banca di dichiarare il cliente decaduto da tale beneficio.”.

 
Tribunale di Chieti - Sez. dist. Ortona, sent. n. 87/2019, 28/10/2019  
   
Studio Legale Faraone  
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