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    22/11/2021  
Inapplicabilitą della sentenza Lexitor per mancata diretta applicazione nel nostro Ordinamento  
   
   

Nell’ambito di un giudizio promosso avanti l’Ufficio del Giudice di Pace di Torino nei confronti di un Istituto di credito nostro assistito, il Giudice Avv. Maria Luisa Cultrera, con recentissima sentenza n. 2021/21 del 15/11/2021, depositata il 19/11/2021, ha rigettato l’azione intrapresa dal cliente della Banca con cui si chiedeva dichiarare la nullità degli articoli dei contratti di finanziamento con delega di pagamento e con cessione del quinto dello stipendio nella parte in cui, in caso di estinzione anticipata, escludono la rimborsabilità dei costi di istruttoria.

Il Giudice – accogliendo la nostra tesi difensiva – ha innanzitutto precisato che “emerge la differenza tra spese up front e spese recurring” che “non sono rimborsabili nel caso di estinzione anticipata del contratto in misura proporzionale alla durata del rapporto”, reputando inoltre “Inapplicabile , poi , la sentenza Lexitor al caso di specie in quanto le sentenze della Corte di Giustizia Europea non possono trovare diretta applicazione nel nostro ordinamento .”, ed affermando che, “alla luce della attuale normativa , art. 125 sexies TUB, come modificato dall’art. 11 octies c. 1 lett.c ) , sono da ridurre tutti i costi compresi nel costo totale del credito , escluse le imposte , con la precisazione , di non poco conto , che tale principio si applica solo ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto di modifica , mentre ai contratti sottoscritti prima , come quelli in esame , continua ad applicarsi il vecchio art. 125 sexies e le relative norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e vigilanza della Banca d’Italia vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti.”.

In linea con la nuova normativa prevista dalla Legge n. 106 del 23/07/2021 di conversione con modificazioni del D.L. n. 73 del 25/05/2021 (pubblicata in G.U. del 24/07/2021, in vigore dal 25/07/2021), recante misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali, il Giudice di Pace torinese ha quindi ritenuto che il rimborso pro quota delle spese di finanziamento si applica solo per il futuro, e non riguarda i contratti sottoscritti prima dell’entrata in vigore della citata recente legge, che continueranno ad essere disciplinati con previsione ed entro i limiti di cui al precedente art. 125-sexies TUB, secondo il principio tempus regit actum, se non altrimenti disposto.
 
Giudice di Pace di Torino, sent. n. 2920/21, 15 novembre 2021  
   
Studio Legale Faraone  
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