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    25/03/2019  
Contratto di finanziamento: tra disconoscimento della sottoscrizione e regolare corso del finanziamento  
   
   

A definizione di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto da una Società all’epoca intermediaria finanziaria di cui agli artt. 106 e 107 del D.Lgs 385/93, nostra assistita, il Giudice del Tribunale di Taranto, con recentissima sentenza n. 500/19 del 25/2/2019, ha rigettato l’opposizione avversaria.
Il Giudice – accogliendo la nostra tesi difensiva – ha infatti osservato che la parte attrice, pur avendo disconosciuto la propria sottoscrizione nel contratto di finanziamento, ha provveduto a pagare le prime rate previste dallo stesso; di conseguenza “ha dato regolarmente corso al rimborso delle rate e, dunque, il contratto era ben concluso e radicato tra le parti.  Pertanto anche  se l’attrice ha formalmente disconosciuto l’autografia  si appalesa superflua l’invocata perizia calligrafica al fine di accertare la autenticità della sottoscrizione apposta sul contratto di mutuo. Ne consegue che l’opposizione è infondata.”.

Segue conferma del decreto ingiuntivo opposto e condanna alle spese di lite.
 
Tribunale di Taranto, sent. n. 500/19, 25 febbraio 2019  
   
   
Studio Legale Faraone  
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