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    11/06/2019  
Cessione del quinto: ancora sulla dicotomia tra gli oneri c.d. up-front e quelli c.d. recurring  
   
   

In relazione ai rapporti di finanziamento CQS e Delegazione di Pagamento, e con particolare riferimento alla nota dicotomia tra gli oneri c.d. up-front (che corrispondono ad esborsi dovuti per adempimenti preliminari alla concessione del finanziamento, ad es. la gestione della pratica, le spese di istruttoria ecc.) che prescindono dalla durata del rapporto di credito e non sono mai rimborsabili, e quelli c.d. recurring, ossia quelli (come ad esempio le polizze vita) che sono invece riconducibili a spese legate alla durata del rapporto di credito e sono rimborsabili pro rata temporis a seconda del momento in cui il finanziamento è stato estinto, si segnalano due recenti pronunce favorevoli ottenute da un Istituto di credito assistito da questo Studio innanzi al G.d.P. di Nola ed al G.d.P. di Ugento.

In particolare:

-) il Giudice di Pace di Nola, Avv. Anna Esposito, con sentenza n. 4043/2018 del 30/7/2018, depositata il 20/8/2018, ha ritenuto infondata la domanda formulata dal cliente di restituzione delle “commissioni di istruttoria”, sottolineando che, ai sensi dell’art. 125-sexies del T.U.B., in caso di estinzione anticipata di un finanziamento con CQS o delegazione irrevocabile di pagamento, il cliente ha diritto ad ottenere il rimborso delle commissioni e degli oneri corrisposti anticipatamente e non maturati a seguito dell’anticipata estinzione del mutuo, nonché rilevando che nella fattispecie in esame le somme richieste dal cliente consistevano in “quote” delle commissioni di istruttoria della pratica relative ad adempimenti preliminari alla stipula del contratto che avevano già esaurito la loro funzione e pertanto non rimborsabili; conseguentemente ha rigettato la domanda attorea con condanna alle spese;

-) in un caso simile al precedente, il Giudice di Pace di Ugento, Avv. Anna Maria Così, con recente sentenza n. 48/2019 del 4/2 u.s., depositata il 19/3 u.s., ha respinto la domanda formulata dal cliente di restituzione di quote delle commissioni di istruttoria, osservando nello specifico che “le spese di istruttoria, invece, risultano tra i costi di maturazione immediata non rimborsabili, quindi, neanche in parte”.

 
Giudice di Pace di Nola, sent. n. 4043/2018, 20/8/2018
Giudice di Pace di Ugento, sent. n. 48/2019, 19/3/2019
 
   
Studio Legale Faraone  
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