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    01/03/2019  
Cessione del quinto pro-solvendo ed effettiva riscossione del credito da parte del cessionario/creditore  
   
   

Nell’ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto da un Istituto di credito nostro assistito, il Giudice del Tribunale di Piacenza, con recentissima sentenza n. 117/19 del 21/2/2019, ha rigettato l’opposizione avversaria poiché infondata.
Il Giudice – accogliendo la nostra tesi difensiva – ha difatti chiarito che trattandosi di cessione pro-solvendo, il cedente/debitore originario mantiene la propria obbligazione nei confronti del cessionario/creditore fino alla effettiva riscossione del credito da parte di quest’ultimo, poiché lo schema previsto dagli artt. 1198 e 1267 c.c. determina “che colui che cede il diritto di credito assume la garanzia non solo dell’esistenza del credito ma anche della solvenza del ceduto e pertanto, fino alla effettiva riscossione del credito da parte del creditore/cessionario, egli non può considerarsi liberato.”.
Sempre secondo detto Tribunale, “priva di pregio è l’ulteriore contestazione prospettata dall’opponente secondo il quale la garanzia sullo stesso gravante sarebbe nel caso di specie venuta a cessare, poiché la mancata realizzazione del credito, per insolvenza del debitore ceduto, sarebbe dipesa dalla negligenza della Banca cessionaria nell’iniziare o nel proseguire le istanze contro la (omissis) S.r.l.”, ovvero contro l’ATC.  Il Giudice ha ritenuto infatti che “non possa essere invocata l’applicabilità dell’art. 1267 comma 2 cc” atteso che è emerso in atti che la Banca ha svolto attività stragiudiziale volta al recupero del credito depositando numerose missive indirizzate sia al cedente/debitore, sia alla ceduta ATC, per cui “non sussistono, nella fattispecie in esame, i presupposti stabiliti dall’art. 1267 comma 2 cc per la liberazione del debitore originario.”.
Infine, quanto alla domanda proposta dall’opponente nei confronti dell’ATC fallita “di condanna al pagamento della somma ingiunta, la stessa risulta improcedibile posto che per gli effetti dell’art. 52 LF ogni eventuale credito nei confronti della società fallita potrà essere oggetto di accertamento solo in ambito concorsuale.”.

 
Tribunale di Piacenza, sent. n. 119/19, 21 febbraio 2019  
   
   
Studio Legale Faraone  
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