[Lo Studio]
[Aree di attivitą]
[Estensione territoriale]
  News  
       
      torna all'indice  
         
    06/02/2020  
Fidejussione rilasciata da socio di Società di persone: validità.  
   
   

Nell’ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto da un Istituto di credito nostro assistito, il Giudice del Tribunale di Trani, con recentissima sentenza n. 177/20 del 27/1/2020, ha rigettato l’opposizione con conferma del decreto ingiuntivo e condanna al pagamento delle spese di lite.
In particolare, gli opponenti contestavano alla Banca l’invalidità della fidejussione omnibus prestata a garanzia delle obbligazioni contratte dalla debitrice principale Società di persone (una S.n.c.) in quanto il garante, rivestendo la qualità di socio illimitatamente responsabile della stessa, era già tenuto ex lege ad adempiere le obbligazioni sociali della S.n.c., per cui, come assunto dagli opponenti, la fidejussione rilasciata sarebbe stata priva di causa per difetto del requisito dell’altruità dell’obbligazione garantita, avendo il socio prestato una garanzia relativamente ad obbligazioni sue proprie.

Il Giudice non ha accolto la domanda avversaria sul presupposto che “il socio di una società di persone, ancorché illimitatamente responsabile, può validamente prestare fideiussione in favore della società, giacché questa, pur se sprovvista di personalità giuridica, costituisce un distinto centro di interessi e d’imputazione di situazioni sostanziali e processuali, dotato di una propria autonomia e capacità rispetto ai soci stessi; la predetta garanzia rientra, infatti, tra quelle prestate per le obbligazioni altrui secondo l’art. 1936 c.c., non sovrapponendosi alla garanzia fissata ex lege dalle disposizioni sulla responsabilità illimitata e solidale, potendo sussistere altri interessi che ne giustificano l’ottenimento in capo al creditore sociale, quali, ad esempio, l’interesse a che il socio resti obbligato anche dopo la sua uscita dalla società, o quello di potersi avvalere di uno strumento di garanzia autonomo, svincolato tra l’altro dallimite, sia pure destinato ad operare solo in fase di esecuzione, del beneficium excussionis di cui all’art. 2304 c.c.” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 7139 del 22.3.2018).”.

Tanto basterebbe ad evidenziare l’alterità tra la posizione del debitore della Banca quale socio della S.n.c. e quale fidejussore della medesima.
 
Tribunale di Trani, sent. n. 177/2020, 27/01/2020  
   
   
Studio Legale Faraone  
info@studio-faraone.it  
giuseppefonto@studio-faraone.it  
   
© RIPRODUZIONE RISERVATA  
         
      torna all'indice  
[nota legale]
[contatta lo Sudio]
[credits]
[privacy]
 
 
 
         
         
  Via M.R. Imbriani, 30 - 73100 Lecce (Le) - Tel. +39 0832.453934 - Fax +39 0832 453602
e-mail: info@studio-faraone.it
P.IVA 12765480152