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    16/07/2021  
Sulla commissione di estinzione anticipata e sul piano di ammortamento alla francese.  
   
   

In un giudizio di opposizione a esecuzione immobiliare promossa dal nostro Studio in forza di mutuo fondiario, l’opponente contestava tra l’altro il superamento della soglia usuraria per applicazione della commissione di estinzione anticipata del contratto di mutuo e l’illegittima capitalizzazione degli interessi derivante dall’applicazione del piano di ammortamento c.d. “alla francese”.

Il Giudice del Tribunale di Lecce, accogliendo le nostre difese, con recente sentenza n. 1352/2021 del 30/4/2021, depositata il 6/5/2021, ha rigettato l’opposizione con le seguenti motivazioni.

Osserva il giudicante che la commissione di estinzione anticipata non rileva ai fini della verifica della violazione della legge n. 108/1996, in quanto il tasso soglia si ricava muovendo da un dato (TEGM) alla cui determinazione non concorrono oneri di tal genere, meramente eventuali e non aventi la funzione di remunerare l’erogazione del credito, come richiesto dalla legge. Come ha osservato il giudice dell’esecuzione in sede cautelare, la commissione di estinzione anticipata, costituendo la remunerazione che il mutuatario si impegna a riconoscere a favore dell’istituto di credito per l’esercizio del diritto di recesso (cd. prezzo del recesso), non può essere inclusa tra le voci che concorrono a determinare il costo complessivo di erogazione del credito. È collegata ad un evento futuro ed incerto sia nell’an (dipendendo esclusivamente dalla volontà del mutuatario), sia nel quantum (il costo dell’estinzione anticipata non è, infatti, preventivamente quantificabile, non potendosi prevedere, all’atto della stipula, il momento in cui il mutuatario deciderà di recedere dal contratto”.

Aggiunge il giudicante che “Per quanto riguarda infine la doglianza relativa al piano di ammortamento alla francese, questo Tribunale ne ha ripetutamente affermata la legittimità, in quanto l’art. 1194 c.c., che disciplina l’imputazione dei pagamenti (fra capitale e interessi), consente qualsiasi opzione, a condizione che vi sia il consenso delle parti; in ogni caso, il piano di ammortamento alla francese non determina alcun effetto anatocistico, in quanto gli interessi corrispettivi non vengono capitalizzati. Ciò che avviene nel piano di ammortamento alla francese è solo la preventiva distribuzione degli interessi su tutta la durata del rapporto, ma comunque gli interessi vengono calcolati sul capitale residuo e, non avendosi interessi scaduti che passano a capitale, non vi è anatocismo”.

Al rigetto dell’opposizione, è seguita la condanna alle spese e competenze del giudizio.

 
Tribunale di Lecce, sent. n. 1352/2021, 06/05/2021  
   
   
Studio Legale Faraone  
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